STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
<<Associazione Giampiero Ascanio I.B.I. – Istituto di Biofisica Informazionale APS>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L’associazione ha sede legale in Via Teodosio 23, 20131 nel comune di Milano.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche, essendo presenti tra gli associati personal medico sanitario;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) formazione universitaria e post-universitaria;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
– adoperarsi affinché venga riconosciuto il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza, dell’arte medica e per la diffusione delle Discipline Bionaturali e/o Complementari (Pranoterapia/Pranopratica, Agopuntura, Omeopatia Medicina Antroposofica, Fitoterapia, Omotossicologia, Osteopatia, Ayurveda, Shiatsu, Riflessologia, Craniosacrale, Taiji-Qi Gong, Musicoterapia, Naturopatia);
– adoperarsi affinché venga garantita la libertà delle scelte terapeutiche adottate con il consenso informato del paziente e nel più scrupoloso rispetto della deontologia professionale;
– adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche indicate, da parte delle Autorità Sanitarie al fine di favorire sul territorio nazionale la corretta organizzazione dell’attività assistenziale e la loro diffusione;
– adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche indicate, a livello nazionale ed internazionale proponendosi come referente presso Istituzioni pubbliche e private;
– adoperarsi per diffondere le metodiche terapeutiche indicate, a livello culturale organizzando convegni, riunioni e congressi scientifici sia a livello nazionale che internazionale così come ogni altra iniziativa utile allo scopo;
– stabilire relazioni con gruppi, associazioni e società scientifiche, sia italiane che straniere che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari;
– collaborare con ogni Ente e Istituzione sia del settore pubblico che privato, nazionale e internazionale, con l’obiettivo di perseguire il raggiungimento dello scopo sociale;
– adoperarsi per divenire organo referente per l’individuazione degli standard di formazione e di aggiornamento dei personale medico sanitario sia pubblico che privato (infermieri, medici di ogni ordine e grado, psicologi e ogni altra categoria in ambito sanitario), e dei criteri di accreditamento per le scuole di formazione nelle discipline connesse alla TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®;
– adoperarsi in ambito di ricerca, formazione e comunicazione per promuovere la conoscenza della Bioenergia, della Biofisica Informazionale e delle discipline affini, oltre alle interconnessioni energetiche essere umano-natura al fine di una crescita personale consapevole;
– adoperarsi per promuovere e organizzare iniziative per la formazione permanente e per l’aggiornamento del personale medico sanitario sia pubblico che privato nella TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, delegando al Comitato Scientifico della
società la garanzia della corretta progettazione e sviluppo degli eventi di formazione e informazione;
– promuovere la comunicazione tra discipline diverse e possibilmente la loro integrazione mediante un approccio responsabile e scientifico.
– adoperarsi affinché le Università Statali e Private nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Farmacia, Chimica e Scienze Biologiche e Fisica siano in grado di fornire agli studenti le conoscenze di base nelle discipline individuate all’interno di questo Statuto, fornendo eventualmente alle Università stesse le risorse umane e conoscitive necessarie a tale scopo;
– realizzare corsi di formazione monotematici, Master pluriennali, orientati alla realizzazioni di operatori professionali nel campo delle medicine non-convenzionali. Tali Master potranno essere realizzati direttamente o in partnership con altre strutture formative.
– promuovere e svolgere in modo autonomo attività di ricerca nell’ambito del proprio settore di interesse pubblicando i risultati di tale attività anche sul proprio sito WEB aggiornato regolarmente.
– svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza distinzione di etnia, lingua e religione.
In particolare l’oggetto sociale dell’associazione è lo svolgimento di attività di divulgazione, documentazione, formazione, ricerca e sviluppo sperimentale, consulenza nel campo della dell’Evoluzione Umana. L’associazione si occuperà a vari livelli della diffusione di metodologie di Medicine Complementare e naturali.
-svolgere ricerca nei vari ambiti di interessa compreso quello nella realizzazione di apparecchiature elettromedicali sia direttamente che con aziende e partner di settore;
– realizzazione di uno o più Centri di Medicina Integrata Informazionale;
inoltre
– l’Associazione, nata dall’esigenza di strutturare il pensiero legato alle Medicine Complementari e Bionaturali in un corpo coerente di insegnamenti, si basa su una filosofia prettamente etica (i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti, o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati). Desidera fornire una solida formazione, profonda e ben articolata, sull’essere umano ed il benessere naturale.
– l’Associazione presta una attenta osservazione agli studi sulla Bioenergia che si sono via via sviluppati negli ambienti della cultura scientifica sperimentale e all’approfondimento della psicosomatica, della psicologia transpersonale e delle arti e terapie orientali, della Biofisica Informazionale, delle Neuroscienze, della Fisica Quantistica, dell’Epigenetica e similari, permettendo così di integrare la tradizione con le più recenti conquiste della coscienza.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio Nazionale, può aprire sedi regionali e anche sedi estere. Nel Regolamento interno né sarà indicato il funzionamento e l’organizzazione.

ART. 6 (Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La delibera è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
 prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
 esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, nella misura prevista
 denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
 rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
 versare, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti su proposta dell’organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
 Assemblea degli associati
 Consiglio Direttivo
 Presidente
 Direttore Scientifico
 Comitato Scientifico
 Organo di controllo
 Organo di revisione

ART. 11 (L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
 determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
 approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 approva la quota sociale annuale;
 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
 approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e
la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Direttivo)
L’organo di amministrazione governa l’associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero massimo di 15 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell’Atto Costitutivo dell’Associazione stessa.
Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 amministra l’associazione;
 attua le deliberazioni dell’assemblea;
 predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
 predispone tutti gli adempimenti pratici inerenti le attività promosse dal Comitato Scientifico su proposta del suo Direttore;
 stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
 disciplina l’ammissione degli associati;
 accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il Consiglio Direttivo si avvale di un Comitato Scientifico per l’analisi e la predisposizione di progetti e attività necessarie per l’attuazione degli scopi sociali.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta del Direttore Scientifico o di almeno due Consiglieri, ma comunque almeno due volte per anno solare. La convocazione deve essere inviata per iscritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, anche via fax, mediante posta elettronica o altro mezzo equipollente, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni sono valide qualora
sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:  che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;  che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto.

ART. 16 (Presidente)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Può assegnare a uno dei Consiglieri funzioni di tesoreria. Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Direttore Scientifico.

ART. 17 (Direttore Scientifico)
Il Dir. Scientifico è designato dall’Assemblea dei Soci e la sua prima nomina è indicata nell’Atto Costitutivo dell’Associazione, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Si occupa di:
 coordinare tutte le attività di tipo tecnico-scientifico per conseguire gli scopi dell’Associazione;
 costituire il Comitato Scientifico e nominare i Direttori di Dipartimento come supporto per le attività dell’Associazione, con un minimo di 4 persone fino ad un massimo di 20;
 nominare il Direttore Editoriale;  sottoporre al Consiglio Direttivo i programmi del Comitato Scientifico e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e rientrano nelle finalità istituzionali, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell’attività dell’Associazione.

ART. 18 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da 4 fino ad un massimo di 20 membri nominati per un quadriennio dal Direttore Scientifico e possono essere scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della ricerca medica e scientifica o esperti nel settore della comunicazione e della formazione o appartenenti al Consiglio Direttivo. Ciascun membro è rieleggibile.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Direttore Scientifico nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico, formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica dell’Associazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della dell’Associazione. Ad ogni membro del Comitato Scientifico è attribuito un settore di riferimento. Per lo svolgimento dell’attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio Direttivo al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l’esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi dell’Associazione. Il Comitato o i suoi sottogruppi eleggono tra i propri membri un Segretario.
Il Direttore convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo e nella misura che meglio ritiene come frequenza. La convocazione di ciascun sottogruppo spetta al proprio Coordinatore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto un verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell’Associazione o un suo delegato senza diritto di voto. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni indicate nell’Art. 15 e di cui si darà atto nei relativi verbali.

ART. 19 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
 vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 Collegio dei probiviri
L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, il quale può essere composto anche da persone non socie; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Direttivo. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi della I.B.I., tra questa e i Soci e/o tra i Soci stessi. L’avviso di convocazione può essere inviato agli aventi diritto anche mediante posta elettronica o fax, ottenendo la prova dell’avvenuta ricezione nei termini. La votazione avverrà a scrutinio.

ART. 22 Organo di controllo
L’Organo di controllo, l’Organo di Revisione dei conti e il Collegio dei probiviri saranno eletti nel momento che le attività dell’Associazione ne rilevino la necessità tramite convocazione dell’Assemblea, su richiesta del Presidente.

ART. 23 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro …… giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

ART. 24 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
 quote associative;
 contributi pubblici e privati;
 donazioni e lasciti testamentari;
 rendite patrimoniali;
 attività di raccolta fondi;
 rimborsi da convenzioni;
 proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 30 (Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 33 (Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 34 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, il foro competente sarà quello di Milano.

ART. 36 (Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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